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potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con
- addebito. A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare
l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall’ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un’uniformità di presentazione della grafica. L’esposizione di eventuali manifesti, cartelli
- d altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero
sottoposta ad autorizzazione dell’ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell’etica vigente nel paese
- spitante.
- ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui
l’ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell’area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all’allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società
- rganizzatrici della manifestazione.
ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell’ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della manifestazione e dell’Italia, può comportare l’esclusione da altre iniziative dell’ICE-Agenzia. L’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l’immagine della manifestazione o dell’Italia, con i fini istituzionali dell’attività dell’ICE-Agenzia stesso, con il tema dell’iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l’iniziativa stessa. E’ in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.
- ART. 12. RINUNCE L’azienda che non fosse in grado di partecipare
all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all’ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa. Se la rinuncia viene notificata all’ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall’azienda. In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall’ICE-Agenzia per la realizzazione dell’iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell’ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l’azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare dovuto.
- ART. 13.RECLAMI Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti
dall’ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall’azienda ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto all’ICE-Agenzia onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L’ICE- Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell’area-stand, l’azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell’inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell’art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l’accettazione senza riserve dell’area-stand); durante lo svolgimento dell’iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della
- manifestazione. L’eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà
comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.
- ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’
L’ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).
- ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA’ DOGANALI
Per particolari iniziative l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad
- gni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per
l’espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l’introduzione o la movimentazione delle merci nell’ambito dell’area espositiva. L’ICE- Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l’espositore è diretto. L’espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l’iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L’espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.
- ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende,
salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L’assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all’invio all’ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all’esposizione. L’ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.
- ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI. Per particolari iniziative l’ICE-
Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l’organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l’Agenzia e l’espositore è diretto.
- ART. 18. PERSONALE PER LO STAND. L’ICE-Agenzia offre un servizio
di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all’ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l’azienda è diretto.
- ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente
dovessero insorgere tra l’ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. Data___________________ Firma e timbro del Legale Rappresentante _______________________________________________